Sea Whatch 3

L’ammiraglio Nicola De Felice attacca Sea Watch, dovrebbe pagare danni allo Stato italiano

Articolo aggiornato a Marzo 3, 2019 by BorderlineZ

Secondo l’ammiraglio di divisione Nicola De Felice la Ong Sea Watch dovrebbe provvedere a risarcire lo Stato italiano.

Sea Whatch 3

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Il piano dell’ammiraglio

Nicola De Felice, ammiraglio di divisione, è convinto che lo Stato italiano riguardo il lungo braccio di ferro con Sea Whatch dovrebbe applicare l’articolo 84 del Codice della Navigazione come risarcimento per le spese sostenute.

La Ong per moltissimi giorni è rimasta ferma al porto di Siracusa facendo salire di moltissimo il conto per la gestione dell’emergenza. L’ammiraglio di divisione in un’intervento su primatonazionele.it afferma:

“Lo Stato italiano può farlo con un’ingiunzione attraverso l’autorità marittima, al fine di ottenere il rimborso delle spese vive anticipate o comunque sostenute per le attività correlate alle attività private della nave che hanno coinvolto le varie istituzioni italiane, a partire dall’impiego di mezzi navali, aerei e portuali, prima e dopo l’attracco nei porti italiani …

… Basta andare a vedere le tabelle di onerosità previste per l’impiego del personale della Marina, delle Capitanerie di porto, Guardia di Finanza, Carabinieri, Sanità marittima, ecc. negli orari fuori ufficio, notturni e nei festivi. Ma anche gli oneri relativi alla vigilanza e scorta delle motovedette, il consumo dei carbolubrificanti, l’usura dei mezzi, ecc…”

Articolo 84 del Codice della Navigazione

Per il rimborso di spese anticipate, o comunque sostenute per conto di privati, l’autorità marittima emette ingiunzione, resa esecutoria con decreto del pretore competente.

Decorsi venti giorni dalla notificazione dell’ingiunzione al debitore, senza che questi abbia eseguito il pagamento, l’autorità marittima può procedere agli atti esecutivi.

Entro il termine predetto il debitore può fare opposizione al decreto per motivi inerenti all’esistenza del credito o al suo ammontare, previo versamento della somma indicata nell’atto di ingiunzione.

L’opposizione è proposta dinanzi al giudice competente per valore. La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1967, n. 96, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma relativamente alle parole: “previo versamento della somma indicata nell’atto di ingiunzione”.

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